| Il
15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto
legislativo 150/2009 in materia di… “ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che
contiene sostanziali novità in materia di “valutazione,
di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni
e di responsabilità dei pubblici dipendenti”.
Per contrastare l’assenteismo nel pubblico impiego,
vengono dettate specifiche indicazioni nell’art. 69
del decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli
sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
In particolare, nel comma 5 del predetto art. 55 septies,
sono fornite opportune indicazioni alle amministrazioni
in merito anche ai controlli sulle assenze per malattia
degli impiegati pubblici.
Nella circolare
applicativa, firmata dal Ministro Brunetta il
18 dicembre 2009, sono esplicitate le fasce orarie di reperibilità
del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate
le visite mediche di controllo.
Art.
1
(Fasce orarie di reperibilità)
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate
secondo i seguenti orari: dalla 9 alle 13 e dalle
15 alle 18. L’obbligo di reperibilità
sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi.
Art.
2
(Esclusioni dell’obbligo di reperibilità)
1. sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce
di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza
è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti
circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la
causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidità riconosciuta;
2. sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti
dei quali è stato già effettuata la visita
fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
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