Premessa
Art. 1 Vita della comunità scolastica
Art. 2 Diritti
Art. 3 Doveri
Art. 4 Disciplina
Art. 5 Impugnazioni
Art. 6 Disposizioni finali
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statuto Studenti
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Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione
del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
-
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
-
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
-
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze
e all'inserimento nella vita attiva.
-
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione,
di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età
e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale
e culturale.
TORNA SUArt.
2 (Diritti)
-
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza
le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare
temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
-
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti
e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
-
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
-
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con
le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con
gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici,
di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di
scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
-
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche
su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro
opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi
casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
-
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
-
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola
promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
-
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
e un servizio educativo-didattico di qualità;
-
offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante
il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti
e dalle loro associazioni;
-
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo
e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
-
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
-
la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
-
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
-
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio
del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello
di classe, di corso e di istituto.
-
I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola
secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati
a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo
di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
TORNA SUArt.
3 (Doveri)
-
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
-
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni
lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
-
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto
e coerente con i principi di cui all'art.1.
-
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
-
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture,
i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
-
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita della scuola.
TORNA SUArt.
4 (Disciplina)
- I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno
finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
- La responsabilità disciplinare
è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata,
né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono
conto della situazione personale dello studente. Allo studente
è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che
comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre
adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi
non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve
essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente
e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
- L'allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma
8.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria,
i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito
di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari
commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
TORNA SU
Art. 5 (Impugnazioni)
- Per l'irrogazione delle sanzioni
di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
- Contro le sanzioni disciplinari
diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte
degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei
genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno
alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori
nella scuola media.
- L'organo di garanzia di cui al
comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento.
- Il dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla
consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati
dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona
di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.
TORNA SUArt.
6 (Disposizioni finali)
- I regolamenti delle scuole e la
carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
- Del presente regolamento e dei
documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica
è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
- È abrogato il capo III del
R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. TORNA
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